D'un tratto nel folto bosco

Non c’era nessuno in tutto il paese che potesse insegnare ai bambini che la realtà non è soltanto quello che l’occhio vede e l’orecchio ode e la mano può toccare, bensì anche quel che sta nascosto alla vista e al tatto, e si svela ogni tanto, solo per un momento, a chi lo cerca con gli occhi della mente e a chi sa ascoltare e udire con le orecchie dell’animo e toccare con le dita del pensiero.
Amos Oz


domenica 30 giugno 2013

I Comuni gestiscano l’emergenza: emettano moneta.

scec_webAvrete presente la peggior cinematografia “catastrofista” d’oltreoceano. Quella con alluvioni, terremoti, asteroidi, disastri nucleari. In ognuna di quelle pellicole i registi hanno voluto deliziarci con una scena onnipresente: il plotone d’esecuzione che passa per le armi gli sciacalli che, approfittando dell’anarchia sociale, saccheggiano case e negozi. Bene, per una volta non è fantascienza: i provvedimenti d’emergenza, le legislazioni d’emergenza esistono davvero.
La legge sull’ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, all’articolo 41-bis applicato nel 1986 dalla cosiddetta “legge Gozzini”, gestiva una situazione d’emergenza: al fine di evitare i contatti – dentro e fuori dal carcere – con altri detenuti appartenenti alla medesima rete criminale, ai reclusi condannati per reati di mafia, terrorismo e altri reati estremamente gravi venivano in via eccezionale interdetti i colloqui, la permanenza all’aria aperta, la corrispondenza. Il regime carcerario era per costoro talmente severo al punto di spingere le istituzioni europee a contestare alle autorità italiane il ricorso alla tortura e a trattamenti inumani e degradanti.
La “legge Reale” (n. 152/1975) introduceva invece disposizioni speciali a tutela dell’ordine pubblico prevedendo la possibilità di custodia preventiva anche in assenza di flagranza di reato e permettendo da parte della forza pubblica l’utilizzo delle armi non solo in caso di resistenza ma anche al fine di prevenire determinati reati quali ad esempio quelli di terrorismo.
L’articolo 32 della Carta costituzionale sancisce il sacrosanto principio secondo cui nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. Prevede però che a questa regola si possa per legge derogare. Anche qui si tratta di casi di emergenza: epidemie o casi di patologie mentali che possono mettere a repentaglio  la salute pubblica.
La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, che nel 1966 volle regolamentare attraverso una Convenzione i diritti civili e politici, stabilì che ai principi contenuti in quel solenne Atto si potesse derogare in virtù di uno “stato di emergenza”.
Gli esempi riportati dimostrano quindi quanto non solo sia possibile derogare dalla legislazione ordinaria in caso di necessità cogente, ma anche che tale deroga possa addirittura andare a operare nei settori più delicati e comunemente “intangibili” dell’organizzazione della vita civile: la privazione della libertà personale, la violenza legittima, il diritto alla salute, i diritti politici.
Ora il busillis sta tutto nell’individuare in quali casi si possa parlare di situazione d’emergenza. La attuale degenerazione sociale causata da quella che viene eufemisticamente definita “crisi” economica può essere considerata in tale fattispecie? Ragioniamo in prima istanza in termini di pubblica sicurezza: i reati violenti di natura patrimoniale, indotti dalla spasmodica ricerca di denaro di sempre più larghe fasce di popolazione che ne sono state private, stanno subendo un incremento esponenziale. Senza volerci addentrare in dati statistici, l’allarme è tangibile per chiunque viva in una qualunque città italiana; la stampa riporta tali eventi a tamburo battente, il senso di insicurezza sul territorio è sempre più tangibile. Tale situazione inoltre, in determinate zone del Paese, porta fiumi d’acqua al mulino delle organizzazioni criminali che spesso vengono definite il pericolo numero uno per le istituzioni e per la convivenza sociale.
Parliamo poi della questione dei suicidi. La morte auto-inflitta non è comunemente considerata (per via di una certa censura e per una diffusa ignoranza in materia) un fenomeno emergenziale. Nulla di più sbagliato. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2000 ha diffuso dei dati che parlano di una morte per suicidio ogni 40 secondi e di un tentativo di suicidio ogni 3 secondi; per rendere l’idea, ciò significa che muoiono suicidi più uomini di quelli che perdono la vita in tutti i conflitti armati della Terra e in tutti gli incidenti stradali. E si badi: sono dati del 2000, di molto precedenti all’attuale esasperazione della crisi economica che è stata tristemente caratterizzata da un incremento esponenziale del fenomeno. La stessa OMS ha ravvisato nel suicidio un’incidenza sociale tale da istituire un apposito Istituto di prevenzione, il Supre.
I suicidi e i reati violenti di natura patrimoniale debbono quindi essere iscritti, in virtù di incontrastabili dati statistici e di affermati studi sociali, nella categoria delle situazioni di emergenza.
Quale conseguenza deve derivare, in contesto istituzionale, da questa affermazione? Semplice: che in ragione della situazione emergenziale si possa e si debba derogare alla legge ordinaria e ai trattati al fine di porne rimedio, o comunque di arginarla. Un valido strumento d’azione potrebbe essere ad esempio quello dell’emissione, da parte dei Comuni, di uno strumento monetario alternativo e complementare all’Euro, per venire incontro alle esigenze vitali di sopravvivenza economica della popolazione. A questa ipotesi viene comunemente contrapposta la norma enunciata dal Trattato sull’Unione Europea per cui solo alla BCE è consentita l’emissione monetaria. Ma è proprio quanto inizialmente esposto che dovrebbe indurre la autorità a ritenere di dover derogare da questa disposizione internazionale in virtù di una situazione di necessità ed estrema urgenza, una situazione di emergenza sociale.
I Comuni hanno teoricamente il potere di imporre questa linea? Guardiamo nel dettaglio. “Al Comune spettano tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio, in particolare è il Comune stesso che deve farsi carico delle esigenze nascenti in determinati settori specificamente delineati dal dettato normativo”.  A conferma di quanto sopra infatti, l’articolo 112 del TUEL enuncia che: “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Queste ampie funzioni che come abbiamo visto vengono in diversi modi attribuite all’ente comunale, comportano uno serie di problematiche: a) in primo luogo sono frequenti le controversie circa la definizione dei confini dei ruoli tra i livelli di governo in alcuni settori chiave quali, ad esempio, quello della tutela della salute, governo del territorio e dell’ambiente nonché in tema di servizi sociali. b) In secondo luogo risulta problematico delineare il rapporto tra le nuove competenze attribuite al Comune e le effettive risorse che al Comune stesso vengono messe a disposizione. Tutto questo in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione il quale prevede per i Comuni (e Province, Città Metropolitane e Regioni) autonomia finanziaria di entrata e di spesa, tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio nonché un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Prevede altresì il medesimo articolo che le risorse di cui sopra consentono al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Inoltre l’articolo 7 del Decreto Legislativo 112/1998 prevede la “devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura (…) degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle Regioni”. Dal dettato dell’articolo 54 TUEL emerge altresì che il Sindaco, sempre nella sua funzione di ufficiale di Governo: emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge funzioni in materia di polizia giudiziaria, vigila sulla sicurezza e l’ordine pubblico, adotta Ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini.
E’ necessario ricordare inoltre che il Sindaco opera come Ufficiale di Governo anche relativamente ad altre funzioni sulla base di norme di settore (ad esempio in base alla Legge 833/78 in materia di sanità). Proprio in merito alle funzioni svolte quale Ufficiale di Governo è utile svolgere qualche breve considerazione. Prima di tutto occorre chiarire che il Sindaco che esercita le funzioni di Ufficiale di Governo o di autorità sanitaria non è un organo del Comune, ma dello Stato. Tale principio viene chiaramente sostenuto dalla giurisprudenza, ultimamente si è pronunciata in proposito la Corte di cassazione. In tema di poteri e funzioni del Sindaco la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte; punto di notevole interesse è quello relativo al potere di ordinanza del Sindaco medesimo. Circa tale aspetto, il Consiglio di Stato ribadisce che: “… i presupposti che si richiedono per l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, da parte della massima Autorità comunale, sono – ai sensi dell’art. 38 comma 2, l. 142/1990 – da un lato, l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (donde il carattere dell’urgenza); dall’altro, l’impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (donde la contingibilità)”.
Alla luce di quanto sopra i Sindaci possono operare con provvedimenti (ordinanze) contingibili ed urgenti in materia di sanità e sicurezza dotandosi di strumenti straordinari rispetto a quelli previsti dalla legislazione. Lo strumento monetario previsto dalla legge (L’Euro) può essere affiancato da uno strumento monetario alternativo e “straordinario” emesso dai Comuni, al fine di prevenire problemi di salute pubblica “mentale” dovuti alla crisi monetaria ed alla angoscia sociale che sono le cause di problemi di sicurezza pubblica quali gesti estremi violenti che potrebbero coinvolgere la comunità (suicidi, esplosioni, messe a fuoco, stragi ) ed evitare l’incremento del crimine dovuto alla affannosa ricerca di soldi.
Va infine evidenziato che questa “moneta convenzionale” è perfettamente compatibile col sistema monetario internazionale, perché  considera solo aspetti di diritto privato (cioè la proprietà della moneta e la posizione di creditore di debitore), come tali di stretto diritto interno e del tutto irrilevanti per il diritto internazionale. Il progetto è altresì perfettamente compatibile col trattato di Maastricht perché  rispetta l’autonomia della Banca centrale europea.
Il presente vuole quindi anche essere un appello ai Sindaci e ai Comuni italiani perché adempiano al proprio dovere di messa in atto di tutte le condizioni possibili che possano tutelare la salute dei cittadini e lo svolgimento ordinato della vita civile, attingendo all’ampia produzione legislativa e alla consolidata giurisprudenza che li autorizzano in questo senso. Chiaramente, occorrono Sindaci e Amministrazioni comunali con gli “attributi”, che non si tirino indietro dinanzi alle loro responsabilità.
Durante le campagne elettorali, ognuno di loro ha detto di avere a cuore il destino dei loro cittadini. Vediamo se, ora, è vero.
Gruppo per l’organizzazione del Convegno Auritiano
convegno28settembre@yahoo.it
Fonte: rinascita.eu
Alz

Nessun commento:

Posta un commento

In un ottica di reciproco scambio di opinioni i commenti sono graditi. Solo da utenti registrati. Evitiamo ogni abuso nascondendoci nell'anonimato. Grazie